Visto che presto si insedierà un nuovo governo, molti si chiedono se vi saranno ripercussioni sulle varie misure messe in campo anche per ciò che riguarda la cessione del credito per i bonus edilizi.

La stessa Agenzia delle Entrate sembra avere fatto chiarezza su questo punto e tramite una risoluzione ha fissato i punti fermi sulle nuove disposizioni.

Quali saranno i limiti in caso di cessione del credito in consolidato fiscale?

La prima buona notizia è quella relativa alle domande di cessione del credito già fatte. Queste domande infatti, non subiranno alcuna variazione.

Molti però si cheidono se in consolidato fiscale, vi saranno successivamente dei limiti. Tramite la risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la cosa.

La risoluzione infatto ha come oggetto la “Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus”.

L’Agenzia ha quindi specificato che in caso di consolidato iscale e trasferimento tra controllate e controllante, la cessione del credito non viene in alcun modo considerata come passaggio a terzi.

Si tratta invece di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit. Questo vuol dire in parole povere che non conta come primo passaggio e finisce per incidere solamente sull’importo delle imposte sul reddito dei soggetti che vi sono interessati.

Inoltre, si può scegliere la cessione del credito ad altri soggetti e loro poi considerati come prima cessione.

L’Agenzia delle Entrate spiega dove non vengono applicate le limitazioni

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato inoltre che se si trasferisse il credito dalla controllata alla fiscal unit non verrebbero applicate le limitzioni previste dalle misure anti frode alla compensazione da effettuare con F24.

Questo significa che la consolidante potrà senza problemi utilizzare in compensazione i crediti che avrà ricevuto dalla controllata tramite F24.

Ecco uno stralcio redatto dalla Agenzia delle Entrate che specifica questo punto:

“la Risposta 133/2021, ha precisato che “in conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna Società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”.